Cass. civ. n. 9136 del 5 aprile 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITA' - SUCCESSIONE DI CONTRATTI


Modificazioni peggiorative di disposizioni precedenti - Ammissibilità - Fondamento - Accordo sindacale aziendale che modifica accordo precedente - Violazione dell’art. 2077 c.c. e dei diritti retributivi del lavoratore - Esclusione - Fattispecie.


Nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni peggiorative per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, senza che si possa considerare come definitivamente acquisito un diritto derivante da una norma collettiva caducata o sostituita da altra successiva, in quanto le disposizioni dei contratti collettivi operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento concorrente con la fonte individuale, ferma restando la facoltà del lavoratore di rinunciare validamente al trattamento economico individuale che non riguardi l'applicazione di disposizioni inderogabili stabilite dalla legge o dai contratti collettivi, né diritti indisponibili ex art. 2113 c.c. (Nel caso di specie, la S.C. ha escluso la violazione dell'art. 2077 c.c. e dei diritti retributivi del lavoratore da parte di un accordo sindacale aziendale che, nell'operare un complessivo riordino del sistema retributivo, ha accorpato alcune indennità accessorie di derivazione collettiva in due nuovi emolumenti condizionati alla presenza in servizio, subordinandone il riconoscimento, per i dipendenti titolari di superminimo pattuito con accordo individuale, alla scelta di rinunciare a questo con accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 2113, ultimo comma, c.c.).

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2077
Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Contr. Coll. 27/06/2014

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Precedenti: Cass. civ. n. 3982/2014

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