Cass. civ. n. 9143 del 31 marzo 2023

Testo massima n. 1


PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE Cessione di azienda illegittima - Prestazione lavorativa resa in favore del cessionario - Cedente - Obbligo contributivo - Sussistenza - Pagamento contributi da parte del cessionario - Irrilevanza.


In ipotesi di declaratoria di illegittimità della cessione di azienda, l'obbligo contributivo previdenziale permane in capo al cedente anche in relazione al periodo per il quale la prestazione lavorativa è stata resa in favore del cessionario, restando irrilevanti sia le vicende relative alla retribuzione dovuta dal cedente, sia l'eventuale pagamento di contributi da parte del cessionario in relazione allo stesso periodo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 6634 del 2007

Normativa correlata

Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2112

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