Cass. civ. n. 9144 del 31 marzo 2023
Testo massima n. 1
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
Assegno divorzile - Presupposti - Onere della prova del richiedente - Assunzione delle spese di ristrutturazione dell'immobile adibito a casa coniugale - Esclusione - Fondamento.
In tema di attribuzione dell'assegno divorzile e in considerazione della sua funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, il giudice del merito deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte "manente matrimonio", idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova prova in giudizio spetta al richiedente; a tal fine, l'assunzione, in tutto o in parte, delle spese di ristrutturazione dell'immobile adibito a casa coniugale, di proprietà esclusiva dell'altro coniuge, non costituisce ex se prova del suddetto contributo, rientrando piuttosto nell'ambito dei doveri primari di solidarietà e reciproca contribuzione ai bisogni della famiglia durante la comunione di vita coniugale.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Costituzione art. 29
Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 143 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.