Cass. pen. n. 9152 del 28 gennaio 2025
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - Richiesta di riconoscimento della continuazione esterna mai dedotta in precedenza in ragione della sopravvenienza del giudicato - Inammissibilità.
Nel giudizio di rinvio non può chiedersi il riconoscimento della continuazione, che non abbia formato oggetto del precedente giudizio di appello, neanche nel caso in cui l'unicità del disegno criminoso si invochi con riguardo a delitti per i quali il giudicato si sia formato solo dopo la celebrazione del giudizio di appello, oggetto dell'annullamento con rinvio, sempreché la sentenza rescindente non abbia devoluto al giudice del rinvio la rivalutazione di punti della decisione concernenti anche la disciplina della continuazione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis com. 3
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis com. 3
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.