Cass. civ. n. 13754 del 14 giugno 2006
Testo massima n. 1
Non sussiste alcun ostacolo alla risarcibilità del danno non patrimoniale in favore dei prossimi congiunti del soggetto che sia sopravvissuto a lesioni seriamente invalidanti. Atteso il suo contenuto di sofferenza interiore e patema d'animo che, come tale, non può essere accertato con metodi scientifici, né provato in modo diretto, se non in casi eccezionali, il danno morale dei prossimi congiunti deve essere accertato anche sulla base di indizi che consentano di pervenire a una sua prova presuntiva.
Testo massima n. 2
In riferimento ai procedimenti iniziati dopo il 30 aprile 1995, ai quali si applica l'art. 345 cod. proc. civ. nel testo novellato dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990 n. 353, l'eccezione dell'assicurazione di contenimento della domanda nei limiti del massimale non può essere contenuta per la prima volta nell'atto di appello, costituendo un'eccezione in senso proprio, impeditiva del maggior risarcimento richiesto dal danneggiato. (Cassa con rinvio, App. Bologna, 21 luglio 2001).