Cass. pen. n. 9176 del 31 gennaio 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" - Reato continuato - Annullamento parziale della condanna per il reato più grave - Rideterminazione della pena per il reato satellite - Poteri del giudice del rinvio - Limiti - Divieto di "reformatio in peius”.
Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della condanna per il reato più grave ritenuto in continuazione, il giudice, nel determinare la pena per il reato satellite, non è vincolato alla quantificazione già effettuata in termini di aumento ex art. 81, comma secondo, cod. pen., ma, per il divieto di "reformatio in peius", non può irrogare una pena più grave, per specie e quantità, di quella base stabilita nel provvedimento di condanna annullato, purché superiore al minimo edittale previsto per tale reato satellite, configurandosi altrimenti un'ipotesi di pena illegale.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 4
Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.