Cass. pen. n. 9176 del 31 gennaio 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" - Reato continuato - Annullamento parziale della condanna per il reato più grave - Rideterminazione della pena per il reato satellite - Poteri del giudice del rinvio - Limiti - Divieto di "reformatio in peius”.


Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della condanna per il reato più grave ritenuto in continuazione, il giudice, nel determinare la pena per il reato satellite, non è vincolato alla quantificazione già effettuata in termini di aumento ex art. 81, comma secondo, cod. pen., ma, per il divieto di "reformatio in peius", non può irrogare una pena più grave, per specie e quantità, di quella base stabilita nel provvedimento di condanna annullato, purché superiore al minimo edittale previsto per tale reato satellite, configurandosi altrimenti un'ipotesi di pena illegale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 14307 del 2017

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 4
Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.

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