Cass. pen. n. 9179 del 31 gennaio 2024

Testo massima n. 1


SENTENZA - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE


Giudizio di legittimità - Condanna dell'imputato alle spese in favore della parte civile non intervenuta in udienza - Esclusione - Fattispecie.


Nel giudizio di cassazione non dev'essere disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria, con allegazione di nota spese. (Fattispecie in cui la parte civile si era limitata a richiedere l'inammissibilità del ricorso, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione, sì da non fornire alcun contributo alla decisione).

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Riferimenti normativi

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST.
Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 153
Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 168

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Conformi: Cass. pen. n. 52800/2016

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