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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 29191 del 12 dicembre 2008

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 29191 del 12 dicembre 2008

Testo massima n. 1

In caso di lesioni gravissime con perdita della salute e con perdita totale della capacità lavorativa sia generica che specifica, il danno biologico deve essere necessariamente personalizzato calcolando anche la componente della capacità lavorativa e del danno psichico sicché, ai valori tabellari della stima statica della gravità del danno, devono aggiungersi in aumento le altre componenti, secondo un prudente apprezzamento che tenga conto del tempo della liquidazione e dell’eventuale probabile aggravamento verificatosi successivamente, ove documentato e scientificamente provato. Anche la morte della vittima per cause indipendenti dalla lesione originaria incide sulla valutazione del danno biologico futuro, che resta tale nella sua integrità sino al tempo del decesso, come debito di valore; la riduzione non opera, però, sulla determinazione del danno biologico statico [ consolidamento dei postumi al tempo della vita e riconoscimento della invalidità ] ma solo sulla determinazione del danno biologico globale, considerato ai valori attuali al tempo della decisione [ di primo grado odi appello, se sia in discussione la determinazione del danno in tale grado ] in relazione alla estinzione del danno futuro a seguito dell’intervenuta morte.

Testo massima n. 2

Nella quantificazione del danno morale contestuale alla lesione del diritto alla salute, la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all’integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall’art. 2 della Costituzione in relazione all’art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall’Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell’integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute, sicché vanno esclusi meccanismi semplificativi di liquidazione di tipo automatico. Nel caso di specie, la Corte, in una fattispecie di lesioni gravissime con esiti dolorosi anche dal punto di vista psichico, ha escluso che il danno morale potesse essere liquidato nel 30% del danno biologico ].

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