Cass. civ. n. 9190 del 5 aprile 2024

Testo massima n. 1


COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)


Conflitto di competenza ex art. 45 c.p.c. - Presupposti - Individuazione di una competenza per materia del giudice a quo di un altro giudice - Necessità - Fattispecie relativa al TRAP.


È inammissibile il regolamento di competenza proposto d'ufficio ex art. 45 c.p.c. se il giudice ad quem, che dissente dalla valutazione della sussistenza della sua competenza per materia, non individua l'esistenza di una competenza per materia del giudice a quo o di un altro giudice. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza proposto d'ufficio, in relazione a una causa di risarcimento danni derivanti dalla rottura di una condotta idrica comunale a causa di difetti di manutenzione della stessa dal TRAP, che aveva negato la propria competenza per materia e affermato quella del giudice ordinario, senza indicare quest'ultimo, quale competente per materia, rilevando che la causa sarebbe dovuta tornare di fronte a tale giudice per la sola assenza di una competenza per materia del giudice che aveva elevato il conflitto, e, dunque, in forza di una competenza per valore del giudice indicato come competente).

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 19792/2008

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