Cass. pen. n. 9199 del 09 gennaio 2024
Testo massima n. 1
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE - Annullamento da parte della Corte di cassazione della sentenza di appello - Cessazione della misura cautelare - Automaticità - Esclusione - Condizioni.
All'annullamento della sentenza di appello da parte della Corte di cassazione non consegue, in via automatica, la cessazione della misura cautelare in atto, dovendosi interpretare l'art. 624-bis cod. proc. pen. nel senso che tale cessazione deve essere ordinata solo con riguardo alle misure cautelari emesse nel corso del giudizio di appello e nell'ipotesi in cui l'annullamento della sentenza di appello sia disposto senza rinvio, purché, in tale eventualità, non comporti, ex art. 185, comma 3, cod. proc. pen., la regressione del procedimento e una nuova decorrenza dei termini di custodia a norma dell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 2 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 621
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 bis