Cass. civ. n. 92 del 3 gennaio 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - TERMINE


Giudizio di rinvio - Termine semestrale per la riassunzione - Sospensione feriale - Computo - Necessità.


Il termine semestrale per la riassunzione del giudizio a seguito dell'annullamento con rinvio comporta il necessario computo della sospensione feriale, che interessa indistintamente tutti i termini processuali, i quali, dopo tale periodo, riprendono a decorrere.

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Riferimenti normativi

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 63
Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 com. 1 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 155
Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 394

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Precedenti: Cass. civ. n. 4297/2004

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