Cass. civ. n. 9204 del 03 aprile 2023

Testo massima n. 1


RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE Indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti all'estero in territori già soggetti alla sovranità italiana - Natura della relativa obbligazione - Debito di valore - Configurabilità - Esclusione - Debito di valuta - Sussistenza - Meccanismo di rivalutazione di cui all'art. 4 della legge n. 135 del 1985 - Irrilevanza.


L'indennizzo concesso dalla l.n.16 del 1980, per beni perduti all'estero in territori già soggetti alla sovranità italiana, non ha natura risarcitoria, bensì indennitaria, rappresentando il frutto di una volontaria assunzione di impegno per ragioni politiche e solidaristiche, e configura, pertanto, un debito di valuta, e non di valore, che, come tale, non comporta l'applicabilità della rivalutazione monetaria. Né, in senso contrario, assume rilievo la previsione, contenuta nell'art. 4 della l.n. 135 del 1985, di un meccanismo di adeguamento attraverso un coefficiente di rivalutazione, la quale assolve al diverso obbiettivo di risarcire il danno da ritardato adempimento, sia per la parte ragguagliata agli interessi moratori maturati alla stessa data, sia per l'eventuale maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c..

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 10793 del 2014

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Legge 26/01/1980 num. 16 CORTE COST.
Legge 05/04/1985 num. 135 art. 4

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