Cass. pen. n. 9207 del 09 gennaio 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI - Prova nuova - Nozione - Riferibilità alla mera mancanza originaria della condizione di procedibilità - Esclusione - Ragioni.
In tema di revisione, costituisce "prova nuova", rilevante ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quella - sopravvenuta alla sentenza di condanna o scoperta successivamente ovvero non acquisita nel precedente giudizio o acquisita ma non valutata neanche implicitamente - che ha ad oggetto un fatto dimostrativo della procedibilità a querela (non presentata) del reato per cui è intervenuta condanna irrevocabile, ma non la mera rilevazione della mancanza della condizione di procedibilità richiesta dal reato per cui è stata pronunziala condanna definitiva.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 625 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 lett. C
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 all. 2 lett. I