Cass. civ. n. 9212 del 08 aprile 2025
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA' Inammissibilità dell'appello - Mancato rilievo da parte del giudice del merito - Rilevabilità d'ufficio in fase di legittimità - Configurabilità - Conseguenze - Cassazione senza rinvio - Fattispecie.
La Corte di cassazione può rilevare d'ufficio una causa di inammissibilità dell'appello che il giudice di merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione. (Nella specie, il tribunale aveva rigettato nel merito l'appello avverso la sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità, omettendo di dichiarare l'inammissibilità del gravame in quanto proposto per motivi esorbitanti quelli deducibili ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c.).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3