Cass. civ. n. 9218 del 8 aprile 2025
Testo massima n. 1
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - TRATTAMENTO DELLA PERSONA - TRATTAMENTO INUMANO
Detenzione in condizioni non conformi all'art. 3 Cedu - Ricorso ex art. 35-ter, comma 3, O.P. - Scopo - Competenza territoriale - Legittimazione - Fattispecie.
In tema di detenzione in condizioni non conformi all'art. 3 Cedu, il ricorso ex art. 35-ter, comma 3, O.P. rientra nella competenza non del magistrato di sorveglianza, bensì del tribunale civile del capoluogo del distretto in cui l'ex detenuto ha la residenza, che decide in composizione monocratica nelle forme previste dall'art. 737 c.p.c., attesa l'esigenza di assicurare uno strumento processuale agile ed effettivo, e la legittimazione ad avvalersene spetta a coloro che hanno subito una detenzione inumana a titolo definitivo o non definitivo, purché, nel primo caso, la pena sia cessata e, nel secondo, la custodia cautelare non sia convertibile in pena espiata. (Principio applicato in un caso in cui la persona, che aveva sofferto la custodia cautelare in condizioni inumane, non era poi stata condannata).
Riferimenti normativi
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter com. 3 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 99