Cass. civ. n. 9221 del 08 aprile 2024

Testo massima n. 1


PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO Istanza di rateazione e di definizione agevolata dei tributi - Interruzione della prescrizione - Rilevanza - Intenzione ricognitiva - Necessità - Esclusione - Fattispecie in tema di opponibilità alla curatela.


La domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata evidenziando che il provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione dei tributi aveva data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento ed era, perciò, opponibile al curatore anche per la parte in cui faceva riferimento alla domanda di accoglimento del beneficio presentata dal debitore).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 13897 del 2020

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2944
Cod. Civ. art. 2704

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