Cass. civ. n. 9222 del 08 aprile 2025

Testo massima n. 1


FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - FIGLI PREMORTI - CLAUSOLE LIMITATRICI - IMPUGNAZIONE (PROVVEDIMENTI IN PENDENZA DEL GIUDIZIO) - CONDIZIONI Parentela collaterale - Azione di accertamento - Ammissibilità - Interesse ad agire - Condizioni - Partecipazione del PM - Necessità.


L'azione di mero accertamento di una parentela collaterale è ammissibile, ove ne sussista un interesse concreto ed attuale, anche solo di carattere patrimoniale, ex art. 100 c.p.c., purché si fondi sul presupposto di uno status (nella specie, filiale) già definitivamente accertato, o almeno ancora accertabile, con le azioni tipiche previste dall'ordinamento e con la partecipazione necessaria del Pubblico Ministero, su tempestiva richiesta dei soli soggetti a tanto legittimati secondo il codice civile (nella specie, artt. 269 e 270 c.c.).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 27560 del 2021

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 269 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 270
Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

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