Cass. pen. n. 9223 del 05 febbraio 2025

Testo massima n. 1


PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - Beneficio subordinato ex art. 165, comma quinto, cod. pen. - Inosservanza degli obblighi - Revoca automatica - Esclusione - Allegazioni del condannato sull’impossibilità incolpevole ad adempiere - Valutazione del giudice dell'esecuzione - Necessità.


Qualora la sospensione condizionale della pena sia stata subordinata, ai sensi dell'art. 165, comma quinto, cod. pen., alla partecipazione ed al superamento di percorsi di recupero, l'inosservanza degli obblighi non comporta la revoca automatica del beneficio, dovendo il giudice dell'esecuzione valutare quanto eventualmente allegato dal condannato al fine di dimostrare l'impossibilità ad adempiere dovuta a causa a lui non imputabile.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 9859 del 2016

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 165 com. 5
Cod. Pen. art. 168 com. 1 lett. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST.
Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 18 bis

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