Cass. civ. n. 3758 del 19 febbraio 2007

Testo massima n. 1


... il danno biologico subito direttamente dal coniuge della vittima va accertato sulla scorta di elementi oggettivi, quale la documentazione sanitaria, e non può consistere, nella deduzione di una generica lesione dell'integrità psichica determinata dalla perdita del coniuge, da accertare mediante consulenza tecnica d'ufficio, in questo tale lesione per essere rilevante deve comunque comportare una assistenza sanitaria documentabile.

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