Cass. civ. n. 9236 del 04 aprile 2023

Testo massima n. 1


RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI LIQUIDATORI E DEI SOCI Imposte non pagate - Estinzione della società contribuente - Responsabilità degli amministratori ex art. 36, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Sussistenza - Condizioni.


In tema di riscossione, gli amministratori di società di capitali, estinte per cancellazione dal registro delle imprese, sono responsabili, ai sensi dell'art. 36, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, per le obbligazioni tributarie della società, ove abbiano compiuto, nel corso degli ultimi due periodi di imposta antecedenti alla messa in liquidazione, operazioni di liquidazione o di occultamento di attività sociali, non solo mediante omissioni nella contabilità, ma anche presentando dichiarazioni fiscali infedeli ovvero omettendo di presentarle.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 17020 del 2019

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36 com. 4
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36 com. 1
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36 com. 3

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