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Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7316 del 20 maggio 2002

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7316 del 20 maggio 2002

Testo massima n. 1

La natura industriale o agricola dell’attività imprenditoriale, rilevante ai fini dell’applicabilità dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 in relazione all’art. 35 della stessa legge, va accertata non già sulla base di criteri generali ed astratti — come quelli stabiliti, ai fini previdenziali, dagli artt. 33 del D.P.R. n. 797 del 1955 e 6, lett. b ], della legge n. 92 del 1979 o, in tema di determinazione del reddito agrario, dall’art. 28 del D.P.R. n. 597 del 1973 — ma, in conformità all’enunciazione del primo comma dell’art. 2070 c.c., posta in necessario collegamento con gli artt. 2195 e 2135 dello stesso codice, sulla base dell’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore, da considerare, peraltro, dopo la soppressione dell’ordinamento corporativo, non già alla stregua di criteri meramente merceologici, ma tenendo conto della valutazione operatane dalla contrattazione collettiva. [ Nella specie, in applicazione del principio di cui alla massima, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto comprovata la natura agricola dell’impresa dall’attività in concreto svolta dalla stessa di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci e raccolta dei prodotti medesimi, nonché dall’applicazione ai dipendenti del contratto collettivo nazionale dell’agricoltura, oltre che dalla denominazione di cooperativa agricola autoattribuitasi dal soggetto.

Testo massima n. 2

La sentenza che, dichiarando l’illegittimità del licenziamento, condanni il datore di lavoro a corrispondere al lavoratore le mensilità di retribuzione, secondo i criteri di cui all’art. 2121 c.c., l’effettiva reintegra, va parificata, quando non sia indicativa di un importo determinato o determinabile in base a semplice calcolo aritmetico, ad una pronuncia di condanna generica, con conseguente eventuale necessità di un ulteriore giudizio per la liquidazione del quantum, quando insorga successivamente controversia in ordine alla individuazione della retribuzione globale di fatto assunta dal quarto comma dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 quale parametro del risarcimento.

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