Cass. civ. n. 9269 del 04 aprile 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE Costituzione telematica dell’appellante – Omesso deposito dei “files” o copie analogiche idonei a comprovare la notifica – Mancata produzione degli stessi da parte dell’appellato – Conseguenza – Improcedibilità.


Nel caso in cui l'appellante, nel costituirsi in modalità telematica, ometta di depositare i "files" o le copie analogiche idonei a comprovare l'avvenuta notificazione del gravame, quest'ultimo è improcedibile, a meno che alla relativa produzione non provveda l'appellato.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 3527 del 2017

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Proc. Civ. art. 348
Cod. Proc. Civ. art. 347
Legge 21/01/1994 num. 53

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