Cass. civ. n. 14827 del 18 ottobre 2002

Testo massima n. 1


A seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo e della mancata attuazione dell'art. 39 della Costituzione, il contratto collettivo spiega la propria operatività nell'area della autonomia privata, per cui la regolamentazione ad esso applicabile è quella dettata per i contratti in generale, e non quella dei contratti collettivi; ne consegue che deve ammettersi la possibilità che accordi collettivi vengano stipulati a tempo indeterminato, ma in questo caso va ammessa anche la facoltà di recesso unilaterale, in quanto essa è rispondente all'esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio anche in relazione ai contratti collettivi di diritto comune.

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