Cass. civ. n. 17310 del 25 giugno 2008

Testo massima n. 1


Nei rapporti giuridici di durata, quale il rapporto di lavoro, non è interdetto al legislatore e alle parti stipulanti i contratti collettivi di modificare, in peius la posizione di una delle parti, anche mediante la modifica di un sistema di calcolo della retribuzione o del trattamento di quiescenza, con riguardo ad un periodo già trascorso, salvo il limite della ragionevolezza ed escluso il diritto di ripetere somme già corrisposte. (Nella specie, la contrattazione collettiva aziendale, relativa alla Banca Antoniana Veneta, aveva escluso l'attribuzione di un premio di produttività già previsto dalla contrattazione collettiva nazionale; la S.C., nell'affermare il principio su esteso, ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che la contrattazione collettiva avesse demandato agli accordi aziendali la sola determinazione del quantum del premio di produttività e non anche l'attribuzione dell'emolumento).

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