14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 18278 del 5 agosto 2010
Testo massima n. 1
Il potere organizzativo del datore di lavoro comprende senz’altro la predisposizione di regole finalizzate ad una migliore coesistenza delle diverse realtà operanti all’interno dei luoghi di lavoro e ad evitare conflittualità ma non può tradursi in condotte pregiudizievoli dell’integrità fisica e morale dei prestatori d’opera in quanto nell’equo bilanciamento dell’esigenza di funzionalità dell’impresa e di tutela delle condizioni di lavoro e del lavoratore, il legislatore ha chiaramente privilegiato, con l’art. 41 Cost., ripreso dall’art. 2087 c.c., i diritti fondamentali dei lavoratori. [ Principio applicato in una fattispecie, caratterizzata dal fatto che, nell’unico ambiente di lavoro, destinato allo stiro industriale, era stato installato un paravento divisorio che creava un spazio angusto e poco illuminato per le dipendenti “conflittuali”, determinando una situazione di aggravio materiale delle condizioni di lavoro a causa delle esalazioni di vapore a getto continuo, e psicologica per la condizione ingiustificata di isolamento ].
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