Cass. civ. n. 931 del 14 gennaio 2025

Testo massima n. 1


CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE Presunzione di cui all'art. 2054 c.c. - Superamento - Prova della velocità pari al limite massimo - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.


In tema di circolazione stradale ed in ipotesi d'investimento di pedone, ai fini del superamento della presunzione di responsabilità del conducente, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non è sufficiente la prova che la velocità tenuta dal veicolo era pari al limite massimo consentito, dovendosi invece dimostrare che essa era adeguata alle circostanze di tempo e di luogo in essere al momento del sinistro, ex art. 141 c.d.s., posto che l'ente proprietario della strada regola la velocità stabilendo il massimo consentito in relazione a condizioni ottimali.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 165 del 1999

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2054 com. 1 CORTE COST.
Cod. Strada art. 141 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE