Cass. civ. n. 9328 del 09 aprile 2025

Testo massima n. 1


PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE Prescrizione del diritto - Norme di ordine pubblico - Esclusione - Fondamento.


Le disposizioni sulla prescrizione non possono considerarsi norme di ordine pubblico, tutelando l'interesse sostanzialmente privato, da un lato, del soggetto passivo del rapporto giuridico, a ritenersi libero da vincoli in conseguenza del decorso del tempo stabilito dalla legge e, dall'altro, del soggetto attivo, titolare della facoltà di impedire il realizzarsi dell'effetto estintivo attraverso l'inequivoca manifestazione di volontà dimostrativa dell'intento di esercitare il proprio diritto.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 1084 del 2011

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2934
Cod. Civ. art. 2936

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