Cass. civ. n. 9328 del 9 aprile 2025

Testo massima n. 1


PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE


Prescrizione del diritto - Norme di ordine pubblico - Esclusione - Fondamento.


Le disposizioni sulla prescrizione non possono considerarsi norme di ordine pubblico, tutelando l'interesse sostanzialmente privato, da un lato, del soggetto passivo del rapporto giuridico, a ritenersi libero da vincoli in conseguenza del decorso del tempo stabilito dalla legge e, dall'altro, del soggetto attivo, titolare della facoltà di impedire il realizzarsi dell'effetto estintivo attraverso l'inequivoca manifestazione di volontà dimostrativa dell'intento di esercitare il proprio diritto.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2934
Cod. Civ. art. 2936

Ricerca articolo

Massime correlate

Precedenti: Cass. civ. n. 1084/2011

Ricerca altre sentenze

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE