Cass. civ. n. 9331 del 08 aprile 2024

Testo massima n. 1


BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Cointestazione del contratto quadro - Mancanza della sottoscrizione di uno dei clienti - Conseguenze - Nullità del contratto - Sussistenza- Ragioni.


In tema di intermediazione finanziaria, il contratto-quadro sottoscritto da uno solo dei due investitori è nullo per difetto di forma, ai sensi dell'art. 23 T.U.F., senza necessità di indagare se la partecipazione dell'altro (la cui firma è risultata apocrifa) sia stata essenziale, in quanto tale negozio non è qualificabile come contratto plurilaterale, ai sensi dell'art. 1420 c.c., bensì come contratto bilaterale con parte soggettivamente complessa, derivandone il conseguente travolgimento degli ordini di acquisto nei confronti di entrambi i clienti.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 7110 del 2017

Normativa correlata

Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23
Cod. Civ. art. 1420

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