Cass. civ. n. 9332 del 09 aprile 2025

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE Amministrazione straordinaria delle grandi imprese - Prestazioni rese dopo l'apertura della procedura - Prededucibilità del credito - Condizioni - Dichiarazione di scioglimento del commissario - Effetti - Fattispecie.


In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, il credito del contraente in bonis alla remunerazione delle prestazioni rese in favore della procedura, successivamente alla sua apertura, e derivanti da un contratto ad esecuzione periodica o continuata, ha carattere deducibile, pur in mancanza di subentro da parte del commissario, poiché, continuando il rapporto anche dopo l'apertura della procedura, gli effetti della manifestazione della volontà di scioglimento dello stesso non possono riverberarsi, per il principio ricavabile dagli artt. 1378, 1373 e 1460 c.c., sulle prestazioni già eseguite. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ammesso la società opponente al passivo della procedura di amministrazione straordinaria della locataria per il credito ai canoni maturati e non pagati, in prededuzione, senza dare rilievo al mancato subentro della stessa nei contratti di locazione pendenti).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 28159 del 2024

Normativa correlata

Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 50
Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 51
Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 52
Legge Falliment. art. 72
Cod. Civ. art. 1373
Cod. Pen. Mil. Guerra art. 1460

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE