Cass. civ. n. 9343 del 08 aprile 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Declaratoria di inammissibilità dell’appello per ragioni processuali adottata con ordinanza richiamante l’art. 348-ter c.p.c. - Ricorribilità in cassazione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
La declaratoria di inammissibilità dell'appello per ragioni processuali, adottata con ordinanza richiamante l'art. 348-ter c.p.c., è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, trattandosi, nella sostanza, di una sentenza di carattere processuale che, non contenendo alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito del gravame, è pronunciata fuori dei casi normativamente previsti. (In applicazione del principio la S.C., accogliendo il motivo di ricorso con cui era dedotta la sufficiente specificità dell'atto di appello, ha cassato con rinvio l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 348 ter
Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 348 bis