Cass. pen. n. 9345 del 19 gennaio 2024
Testo massima n. 1
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE - Scadenza in giorno festivo - Proroga al giorno successivo non festivo - Operatività - Sussistenza.
La scadenza in giorno festivo del termine di dieci giorni previsto per la decisione del tribunale sulla richiesta di riesame delle misure cautelari ne comporta la proroga di diritto al giorno successivo non festivo.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST.