Cass. civ. n. 9356 del 05 aprile 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI Decreto di omologa ex art. 445-bis c.p.c. - Mancata assegnazione del termine per le contestazioni - Ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. - Fondamento.


Il decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445-bis c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., se pronunziato dal giudice senza la previa fissazione - con decreto comunicato alle parti e all'esito delle operazioni di consulenza - di un termine non superiore a trenta giorni per contestare le conclusioni del c.t.u., perché proprio dallo spirare del predetto termine (posto a salvaguardia del diritto di difesa) deriva, in difetto di contestazioni, l'intangibilità dell'accertamento.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 10753 del 2022

Normativa correlata

Costituzione art. 111
Cod. Proc. Civ. art. 445 bis com. 5

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