Cass. civ. n. 9371 del 09 aprile 2025
Testo massima n. 1
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO Concordato preventivo ordinario e con riserva - Disciplina del c.c.i.i. - Incompetenza per territorio - Rilievo d'ufficio - Termine - Individuazione - Fondamento.
In tema di concordato preventivo ordinario e con riserva, il termine per rilevare d'ufficio l'incompetenza territoriale ex art. 27 del d.lgs. n. 14 del 2019 va individuato nel momento in cui il giudice dispone di tutti gli elementi per compiere tale valutazione e, dunque, quando vi sia l'allegazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 39, commi 1, 2 e 3 del citato decreto, coincidente con il momento deliberativo dell'ammissione o non ammissione alla procedura pattizia di regolamento della crisi aziendale.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 39
Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 9 bis