Cass. civ. n. 9371 del 9 aprile 2025

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO


Concordato preventivo ordinario e con riserva - Disciplina del c.c.i.i. - Incompetenza per territorio - Rilievo d'ufficio - Termine - Individuazione - Fondamento.


In tema di concordato preventivo ordinario e con riserva, il termine per rilevare d'ufficio l'incompetenza territoriale ex art. 27 del d.lgs. n. 14 del 2019 va individuato nel momento in cui il giudice dispone di tutti gli elementi per compiere tale valutazione e, dunque, quando vi sia l'allegazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 39, commi 1, 2 e 3 del citato decreto, coincidente con il momento deliberativo dell'ammissione o non ammissione alla procedura pattizia di regolamento della crisi aziendale.

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Riferimenti normativi

Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 27 com. 2
Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 39
Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 9 bis

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Precedenti: Cass. civ. n. 907/2017

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