Cass. civ. n. 938 del 13 gennaio 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA


Ricorso per cassazione - Procura rilasciata nell'atto di appello - Idoneità - Esclusione - Fondamento - Sanatoria ex art. 182 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.


Il ricorso per cassazione proposto sulla base della procura rilasciata dal ricorrente al proprio difensore nell'atto d'appello è inammissibile, per difetto della prescritta procura speciale, essendo quest'ultima inidonea allo scopo se conferita con atto separato in data anteriore alla pubblicazione della sentenza da impugnare e, pertanto, senza lo specifico riferimento al giudizio di legittimità; né è possibile una sanatoria dell'atto mediante rinnovazione, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., atteso che l'applicazione di detta norma non è compatibile con la disciplina del conferimento della procura per il giudizio di cassazione che, per il disposto dell'art. 365 c.p.c., richiede l'esistenza di una procura speciale valida come requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione e, per il disposto dell'art. 366, n. 5, c.p.c., che tale procura venga ad esistenza prima del ricorso e non dopo.

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 365
Cod. Proc. Civ. art. 366 lett. 5

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Precedenti: Cass. civ. n. 13263/2020

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