Cass. civ. n. 9389 del 10 aprile 2025

Testo massima n. 1


APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE CON LA VENDITA, IL CONTRATTO D'OPERA ED IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO, DISTINZIONI) Distinzione tra compravendita e appalto - Prestazione - Modificazione di cose - Accorgimenti non secondari rientranti nella normale attività produttiva dell'obbligato - Opus perfectum - Configurabilità dell'appalto - Attività integrative strumentali alla fornitura - Configurabilità della compravendita.


In tema di distinzione tra compravendita e appalto, quando le modifiche che il debitore è tenuto ad apportare a cose rientranti nella sua normale attività produttiva non siano accorgimenti secondari e marginali, ma tali da dar luogo ad un opus perfectum, si rientra nello schema dell'appalto; viceversa, si ricade in quello della vendita allorché le attività integrative (come l'installazione) siano strumentali alla fornitura della res e non diano luogo ad un'opera diversa, anche in ragione del rapporto tra il valore della cosa e le spese per tali attività.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 14209 del 1999

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1362
Cod. Civ. art. 1470
Cod. Civ. art. 1655

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