Cass. civ. n. 9395 del 05 aprile 2023

Testo massima n. 1


ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Arbitrato societario - Impugnabilità del lodo per errore “in iudicando” - Limiti - Questioni non compromettibili o relative alla validità di delibere assembleari - Testo dell’art. 829 c.p.c. vigente “ratione temporis” - Irrilevanza.


In tema di arbitrato societario, ove le parti abbiano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, l'impugnazione della decisione arbitrale per errore "in iudicando" non è consentita, salvo che abbia ad oggetto questioni non compromettibili o relative alla validità di delibere assembleari, a prescindere dal fatto che la clausola compromissoria sia stata inserita prima o dopo la novella del 2006, essendo irrilevante che "ratione temporis" l'art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003 faccia riferimento al testo dell'art. 829, comma 3, c.p.c., conseguente al d.lgs. n. 40 del 2006, ovvero all'art. 829, comma 3, c.p.c., nel testo previgente.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 16780 del 2022

Normativa correlata

Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 36
Decreto Legisl. 20/02/2006 num. 40 art. 27 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 827 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.

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