Cass. civ. n. 9395 del 05 aprile 2023
Testo massima n. 1
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Arbitrato societario - Impugnabilità del lodo per errore “in iudicando” - Limiti - Questioni non compromettibili o relative alla validità di delibere assembleari - Testo dell’art. 829 c.p.c. vigente “ratione temporis” - Irrilevanza.
In tema di arbitrato societario, ove le parti abbiano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, l'impugnazione della decisione arbitrale per errore "in iudicando" non è consentita, salvo che abbia ad oggetto questioni non compromettibili o relative alla validità di delibere assembleari, a prescindere dal fatto che la clausola compromissoria sia stata inserita prima o dopo la novella del 2006, essendo irrilevante che "ratione temporis" l'art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003 faccia riferimento al testo dell'art. 829, comma 3, c.p.c., conseguente al d.lgs. n. 40 del 2006, ovvero all'art. 829, comma 3, c.p.c., nel testo previgente.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 20/02/2006 num. 40 art. 27 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 827 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.