Cass. civ. n. 9395 del 5 aprile 2023

Testo massima n. 1


ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE


Arbitrato societario - Impugnabilità del lodo per errore “in iudicando” - Limiti - Questioni non compromettibili o relative alla validità di delibere assembleari - Testo dell’art. 829 c.p.c. vigente “ratione temporis” - Irrilevanza.


In tema di arbitrato societario, ove le parti abbiano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, l'impugnazione della decisione arbitrale per errore "in iudicando" non è consentita, salvo che abbia ad oggetto questioni non compromettibili o relative alla validità di delibere assembleari, a prescindere dal fatto che la clausola compromissoria sia stata inserita prima o dopo la novella del 2006, essendo irrilevante che "ratione temporis" l'art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003 faccia riferimento al testo dell'art. 829, comma 3, c.p.c., conseguente al d.lgs. n. 40 del 2006, ovvero all'art. 829, comma 3, c.p.c., nel testo previgente.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Riferimenti normativi

Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 36
Decreto Legisl. 20/02/2006 num. 40 art. 27 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 827 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.

Ricerca articolo

Massime correlate

Precedenti: Cass. civ. n. 16780/2022

Ricerca altre sentenze