Cass. civ. n. 9395 del 8 aprile 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA


Atto "impoesattivo" - Invalidità della notificazione - Conseguenze - Inefficacia ai soli fini della riscossione - Rinnovo della notificazione e sanatoria del vizio - Ammissibilità - Limiti.


L'invalidità della notificazione di un atto "impoesattivo" (ex art. 29 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010) determina soltanto una preclusione all'efficacia dell'atto ai fini riscossivi, ma non esclude la sua esistenza, né la possibilità di una rinnovazione della notifica, ferma restando la sanatoria del vizio, secondo le regole generali, se risulta in maniera inequivoca la piena conoscenza dell'atto da parte del contribuente, entro il termine di decadenza per l'esercizio del potere dell'Amministrazione finanziaria.

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Riferimenti normativi

Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 29
Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Proc. Civ. art. 156
Cod. Proc. Civ. art. 160

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Precedenti: Cass. civ. n. 21071/2018

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