Cass. pen. n. 9397 del 1 febbraio 2024

Testo massima n. 1


PENA - IN GENERE


Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi - Personalizzazione del valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva – Ammissibilità - Obbligo del giudice di acquisire le informazioni – Omessa indicazione da parte dell’imputato - Irrilevanza.


In tema di sostituzione di pene detentive brevi, il disposto di cui all'art. 56-quater legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, consentendo al giudice di determinare, in maniera personalizzata, il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva, lo obbliga ad acquisire d'ufficio tutte le informazioni sulle condizioni di vita individuale, familiare, sociale ed economica dell'imputato, in quanto l'omessa indicazione delle stesse da parte di quest'ultimo non comporta alcuna decadenza ai fini della conversione, non essendo previsto, al riguardo, un onere di allegazione.

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Riferimenti normativi

Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 20 bis
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis com. 2
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 56 quater CORTE COST. PENDENTE
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58 com. 2

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Precedenti: Cass. pen. n. 17103/2016

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