Cass. civ. n. 9430 del 10 aprile 2025

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE IMU - Soggetto passivo dell’imposta - Esenzione per l’abitazione principale - Possesso di diritto dell’intero immobile - Necessità - Titolare di quota del 50% dell’immobile adibito per intero a prima casa - Spettanza anche per la quota del comproprietario - Esclusione - Fattispecie.


In tema di IMU, il soggetto passivo dell'imposta è il proprietario dell'immobile (ovvero il titolare di diritti reali di godimento), sicché non è sufficiente, al fine di beneficiare dell'esenzione per l'abitazione principale, il possesso e l'uso "di fatto" del bene comune; ne consegue che al titolare di una quota pari al 50% dell'immobile, ancorché adibito per intero a prima casa, spetta il beneficio soltanto per la propria quota e non anche per il restante 50%, che deve considerarsi come seconda casa.(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso del contribuente che invocava l'esenzione integrale dall'imposta, sebbene comproprietario in parti uguali con la sorella dell'abitazione dallo stesso interamente destinata a propria prima casa).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 24462 del 2022

Normativa correlata

Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 9 CORTE COST.
Decreto Legge 27/05/2008 num. 93 art. 1 CORTE COST.
Legge 24/07/2008 num. 126 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1102

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