Cass. civ. n. 9431 del 09 aprile 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PRESCRIZIONE Diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie - Cartella di pagamento - Avviso di liquidazione - Sentenza passata in giudicato - Termine per l'esercizio - Regime ordinario della prescrizione - Actio iudicati.


Il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, sorto a seguito del ritardo nel pagamento dell'imposta principale derivante da una cartella di pagamento emessa dopo il passaggio in giudicato della sentenza di conferma dell'avviso di liquidazione, si prescrive entro il termine di dieci anni, trovando diretta applicazione l'art. 2953 c.c., che disciplina, in via generale, la cosiddetta actio iudicati.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 9076 del 2017

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2953

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE