Cass. pen. n. 9432 del 17 gennaio 2024

Testo massima n. 1


PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE - Differimento dell’esecuzione della pena per grave infermità - Patologia psichica - Incompatibilità tra il regime detentivo e le condizioni di salute del condannato - Valutazione - Criteri.


In tema di differimento facoltativo della pena ovvero di concessione della detenzione domiciliare per grave infermità, anche di natura psichica, il giudice è sempre tenuto a verificare, eventualmente con l'ausilio di un perito, se lo stato patologico del detenuto sia tale da determinare condizioni di sofferenza ed afflizione incompatibili con la prosecuzione della detenzione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 35826 del 2016

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 147 com. 1 lett. 2)
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE