Cass. pen. n. 9432 del 17 gennaio 2024
Testo massima n. 1
PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE - Differimento dell’esecuzione della pena per grave infermità - Patologia psichica - Incompatibilità tra il regime detentivo e le condizioni di salute del condannato - Valutazione - Criteri.
In tema di differimento facoltativo della pena ovvero di concessione della detenzione domiciliare per grave infermità, anche di natura psichica, il giudice è sempre tenuto a verificare, eventualmente con l'ausilio di un perito, se lo stato patologico del detenuto sia tale da determinare condizioni di sofferenza ed afflizione incompatibili con la prosecuzione della detenzione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter com. 1 CORTE COST. PENDENTE