Cass. civ. n. 9450 del 10 aprile 2025

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica - Azione ex art. 2033 c.c. del consumatore finale nei confronti dell’Erario - Ammissibilità - Prova dell’impossibilità o eccessiva difficoltà di tale azione nei confronti del fornitore - Necessità - Esclusione - Fondamento.


In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, il consumatore finale che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea, può agire, in forza del principio di effettività, per la ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. nei confronti dell'Erario, senza necessità di provare l'impossibilità o eccessiva difficoltà di tale azione nei riguardi del fornitore, dovute alla condizione soggettiva di quest'ultimo, giacché detta azione risulta già preclusa in base al principio (riaffermato, da ultimo, dalla CGUE nella sentenza dell'11 aprile 2024, nella causa C-316/22) secondo cui non può aversi, nei rapporti tra privati, efficacia «orizzontale» o diretta di una direttiva unionale non attuata.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 21154 del 2024

Normativa correlata

Decreto Legge 28/11/1988 num. 511 art. 6 CORTE COST.
Legge 27/01/1989 num. 20 CORTE COST.
Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 118
Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

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