Cass. civ. n. 9451 del 09 aprile 2024

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione agli atti esecutivi - Omesso svolgimento della fase sommaria imputabile ad errore dell’ufficio giudiziario - Conseguenze - Inammissibilità della domanda - Esclusione - Nullità del giudizio di merito - Sussistenza - Conseguenze - Rinnovazione - Previa regolare instaurazione e svolgimento della fase sommaria omessa - Necessità.


Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, l'omesso svolgimento della fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione, ove sia imputabile ad un errore dell'ufficio giudiziario e non ad un sua erronea introduzione da parte dell'opponente, non determina l'inammissibilità della domanda, bensì la nullità del giudizio di merito, con conseguente necessità della sua rinnovazione previa regolare instaurazione e svolgimento della fase sommaria omessa.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 31068 del 2023

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 156
Cod. Proc. Civ. art. 162

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