Cass. civ. n. 9452 del 9 aprile 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)
Eccezione di usucapione sollevata in primo grado - Rigetto o mancata disamina - Mancata tempestiva impugnazione incidentale o riproposizione ad opera dell'appellato - Rilevabilità d'ufficio dal giudice del gravame - Esclusione - Applicazione del principio anche all'eccezione di tardività dell’eccezione riconvenzionale di usucapione - Fondamento.
Il principio per cui non può essere scrutinata in appello l'eccezione riconvenzionale di usucapione non riproposta nelle forme, rispettivamente, dell'appello incidentale (ove sia stata rigettata in prime cure), ovvero dell'art. 346 c.p.c. (ove non esaminata in primo grado), si applica anche all'eccezione di tardività dell'eccezione riconvenzionale di usucapione, poiché anch'essa non costituisce mera difesa, ma eccezione da sollevare o riproporre, ad istanza di parte, e non suscettibile di rilievo d'ufficio.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 1158
Cod. Proc. Civ. art. 112
Cod. Proc. Civ. art. 343
Cod. Proc. Civ. art. 346