Cass. civ. n. 9456 del 06 aprile 2023
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PER LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI Testimonianza resa da persona incapace - Eccezione di nullità - Omessa riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni - Rinuncia - Conseguenze - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c..
La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza, in quanto resa da un teste che assume essere incapace, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 3
Cod. Proc. Civ. art. 189 com. 1
Cod. Proc. Civ. art. 178 com. 1 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 346