Cass. civ. n. 9456 del 6 aprile 2023

Sezione Unite

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PER LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI


Testimonianza resa da persona incapace - Eccezione di nullità - Omessa riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni - Rinuncia - Conseguenze - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c..


La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza, in quanto resa da un teste che assume essere incapace, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione.

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 3
Cod. Proc. Civ. art. 189 com. 1
Cod. Proc. Civ. art. 178 com. 1 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 346

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Precedenti: Cass. civ. n. 6555/2005

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