Cass. civ. n. 9458 del 06 aprile 2023
Testo massima n. 1
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - IN GENERE Revocatoria penale ex art. 192 c.p. - Termine di prescrizione - "Dies a quo" - Individuazione - Fondamento - Durata, interruzione e sospensione della prescrizione - Regole civilistiche - Applicabilità.
Il termine di prescrizione dell'azione cd. revocatoria penale, di cui all'art. 192 c.p., decorre dalla data della declaratoria di colpevolezza dell'autore del reato, dal momento che con essa si identifica il momento in cui l'azione può essere esercitata, ai sensi dell'art. 2935 c.c., fermo restando che la durata, l'interruzione e la sospensione di tale termine sono disciplinate dalle corrispondenti regole civilistiche, trattandosi pur sempre di azione riconducibile al più ampio genere dell'"actio pauliana".
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2901
Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2943
Cod. Civ. art. 2903